Art. 7.

      1. Ai fini del riconoscimento da parte delle regioni e della relativa iscrizione agli albi regionali, le università popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) regolare costituzione come associazioni o enti culturali in base alle finalità di cui all'articolo 2;

          b) regolare attività didattica e culturale svolta da almeno cinque anni con la realizzazione di almeno sei corsi per un totale di centocinquanta ore annue;

          c) dotazione di un corpo docente composto per almeno due terzi da docenti laureati o da liberi professionisti, anche in quiescenza.

 

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